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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI SU FABBRICATI RURALI |
Si invitano i signori contribuenti a verificare il permanere dei requisiti di “ruralità” per potere continuare a beneficiare dell’esclusione dal pagamento dell’’Imposta Comunale sugli Immobili dei relativi fabbricati.
Si ricorda che tale beneficio spetta a condizione che vangano soddisfatti, contemporaneamente, i seguenti requisiti:
a) possesso
Il fabbricato deve essere posseduto a titolo di proprietà o diritto reale da uno dei seguenti soggetti:
Titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno
Affittuario del terreno stesso
Soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito
Familiari conviventi (con 1 o 2 o 3) a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche
Soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità
Coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali
b) utilizzo
L'immobile deve essere utilizzato quale abitazione:
dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo (=proprietà o diritto reale)
dai dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento
c) superficie
Il terreno cui il fabbricato è asservito deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 3.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario.
d) volume di affari
Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla ¼ (25%) del suo reddito complessivo, senza tener conto dei trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, cioè ad € 2.582,28.e) tipologia
I fabbricati ad uso abitativo, che non abbiano le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni signorili) ed A/8 (abitazioni in ville), ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408.
f) numero fabbricati
Qualora più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che siano anche rispettati i seguenti limiti massimi:
5 vani catastali ovvero 80 metri quadrati per un abitante e un vano catastale oppure 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.
L’attività agricola deve, infine, essere effettivamente esercitata, con possesso di Partita IVA ed iscrizione alla Camera di Commercio.
Si ricorda, altresì, che il carattere rurale del fabbricato è riconosciuto anche:
alle costruzioni strumentali alle attività agricole definite dall'art. 32 del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (coltivazione del terreno, silvicoltura, allevamento di animali, ecc.);
alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
ai fabbricati destinati all' agriturismo.
Per informazioni, chiarimenti e per il modello di autocertificazione è possibile rivolgersi al Servizio Tributi, sito in corso Europa, 23 (tel. 0825/875311/312/315/316/335 - fax 0825/875343), oppure consultare il sito www.comunediariano.it.
Ariano Irpino, 07 marzo 2006
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Il Dirigente |
L’assessore alle Finanze |
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(Dott. Generoso RUZZA) |
(Ing Crescenzo PRATOLA) |
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Allegati (.pdf)
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| Comune di Ariano Irpino - P.zza Plebiscito | Tel 0825.875100 | Fax 0825.875147 | e-mail |